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Sez. L, Sentenza n. 156 del 13/01/1987 (Rv. 449928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI AGENTI - ISTITUZIONE CON D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI DEL 30 GIUGNO 1938, 20 GIUGNO 1956 E 13 OTTOBRE 1958 - DISTINZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL REGIME DEI CITATI ACCORDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI AGENTI - ISTITUZIONE CON D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI DEL 30 GIUGNO 1938, 20 GIUGNO 1956 E 13 OTTOBRE 1958 - DISTINZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL REGIME DEI CITATI ACCORDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo all'Azione risarcitoria, che venga esperita da un agente di commercio contro il preponente per omissioni contributive in favore dell'ENASARCO, implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 ed il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), la questione inerente alla prevedibilità del danno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ. (applicabile in quanto si tratta di domanda per inadempimento contrattuale non riconducibile nella previsione dell'art. 2116 cod. civ. in tema di lavoro subordinato), integra un profilo di diritto, non una mera valutazione di fatto, se e nei limiti in cui la prevedibilità medesima sia ricollegabile alle norme che regolano il trattamento assicurativo degli agenti di commercio. Pertanto, qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, quella prevedibilità deve essere esclusa, in via di diritto, alla stregua dell'interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore "erga omnes", atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in Forma previdenziale) e che quindi il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento. (Conf 6216/86, mass n 448479; (Conf 164/86, mass n 443807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)