Sez. 3, Sentenza n. 8141 del 15/06/2001 (Rv. 547513 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professione medica - Azione disciplinare - Prescrizione quinquennale - Interruzione ad effetti istantanei conseguente a procedimento penale - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è legittimamente interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro (rispetto alla previsione penalistica di cui all'art. 160 cod. pen.) del limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, altresì, l'applicabilità, al procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui all'art. 2945, secondo comma cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 51, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)