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Sez. 3, Sentenza n. 10517 del 07/05/2009 (Rv. 608102 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medici - Azione disciplinare - Prescrizione - Decorrenza dalla commissione dell'illecito - Procedimento penale a carico dell'incolpato - Conseguenze - Interruzione permanente del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608102-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare nei confronti dell'appartenente all'Ordine dei medici, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato. In tale ultima ipotesi, la prescrizione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 42, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)