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Sez. U, Sentenza n. 4909 del 02/06/1997 (Rv. 504881 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Portata - Regola dell'interruzione ad effetto istantaneo - Operatività - Fattispecie relativa al procedimento disciplinare a carico di un farmacista.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504881-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 51 del d.P.R. n. 221 del 1950, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (nella specie, il principio è stato affermato in relazione al procedimento disciplinare a carico di un farmacista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)