Sez. 1, Sentenza n. 3067 del 16/03/1995 (Rv. 491203 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Commissione tributaria centrale - Decisione - Motivazione - Controllo in sede di legittimità - Limite.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è ammissibile solo nei limiti di cui all'art. 111 Cost., cioè della violazione di legge, ivi inclusa la violazione della legge regolatrice del processo, di cui costituisce cardine e canone fondamentale l'obbligo di motivazione per i provvedimenti giurisdizionali. Pertanto, la inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può essere denunciato per Cassazione con il ricorso ex art. 111 Cost. quando si traduce in mancanza della motivazione stessa, con conseguente nullità della pronuncia per il difetto di un requisito formale indispensabile: e ciò si verifica non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), e sempre che i vizi relativi emergano dall'esame del provvedimento in se stesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)