Sez. 1, Sentenza n. 7906 del 28/09/1994 (Rv. 487944 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissione tributaria centrale - Decisioni - Motivazione - Controllo in sede di legittimità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, poiché alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale non è direttamente applicabile l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma solo l'art. 111 della Costituzione, il controllo della motivazione in sede di legittimità deve limitarsi alla verifica della sua esistenza effettiva, della sua non contraddittorietà e della non incomprensibilità senza dar rilievo al significato ed al valore degli elementi di fatto prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)