Sez. U, Sentenza n. 762 del 20/03/1973 (Rv. 363010 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - LIMITI - PAGAMENTO ANTERIORE DELL'IMPOSTA AUTOLIQUIDATA - IRRIPETIBILITA - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE - RICORSO CONTRO LA RETTIFICA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - LIMITI - PAGAMENTO ANTERIORE DELL'IMPOSTA AUTOLIQUIDATA - IRRIPETIBILITA - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE - RICORSO CONTRO LA RETTIFICA - IRRILEVANZA.*
In tema di imposta sul valore delle aree fabbricabili (legge 5 marzo 1963, n 246), il pagamento effettuato, in base a propria denuncia e autoliquidazione dell'imposta, dallo stesso contribuente, in data anteriore alla sentenza 23 maggio 1966, n 44, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 25 della indicata legge, deve considerarsi irripetibile anche nel caso in cui - a rettifica della denuncia del contribuente - il comune abbia notificato avviso di aumento, ed esclusivamente contro quest'ultimo (e cioe contro la rettifica) sia stato proposto ricorso alla commissione comunale. La contestazione introdotta con tale impugnazione non coinvolge, infatti, il pagamento effettuato in base alla predetta denuncia - autoliquidazione; pagamento che, per quella parte d'imposta, discende da un rapporto ormai esaurito. (Conf 3225/72, mass n 361028).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)