Sez. 3, Ordinanza n. 22944 del 30/10/2007 (Rv. 599954 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio di impugnazione di sentenza parziale (anche solo sull'"an debeatur") e giudizio di primo grado proseguito dinanzi al giudice della detta sentenza - Sospensione del processo proseguito sul "quantum" - Istanza concorde delle parti ex art. 279, terzo comma cod. proc. civ. - Necessità - Applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Sospensione ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. (che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur"), restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)