diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 419 del 14/01/2004 (Rv. 569427 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | A seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva - Concorde istanza delle parti - Necessità - Applicazione analogica dell'art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Sospensione discrezionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569427-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., e non in applicazione analogica dell'art. 295 cod. proc. civ., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279, quarto comma), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 cod. proc. civ. ad opera degli artt. 6 e 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)