Sez. L, Sentenza n. 2925 del 07/04/1990 (Rv. 466503 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE, NELLA COPIA NOTIFICATA, DEL NOME DEL GIUDICE RELATORE E DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZA - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE, NELLA COPIA NOTIFICATA, DEL NOME DEL GIUDICE RELATORE E DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZA - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - SUSSISTENZA.*
Nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro e svoltosi in Sede di rinvio, la Mancanza, nella copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso in riassunzione, consegnata all'appellato in Sede di notifica, delle indicazioni del nome del giudice relatore e della data dell'udienza di discussione, contenute invece nell'originale dell'atto stesso, determina una nullità che investe non il ricorso predetto (il quale conserva la sua validità ai fini della tempestività della riassunzione) ma solo la notifica del medesimo, non essendo tale notifica autonomamente idonea a far conoscere al destinatario il contenuto dell'atto notificato, e che comporta la Cassazione della sentenza resa in contumacia di tale destinatario, con rinvio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., allo stesso giudice che ha reso quella decisione, dovendo l'ipotesi (minore) della nullità del solo giudizio di secondo grado ritenersi compresa in quella (più ampia) della nullità del giudizio di primo grado espressamente contemplata dalla disposizione predetta. (V 2025/87, mass n 451317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)