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Sez. 6, Sentenza n. 821 del 15/12/2010 Cc. (dep. 17/01/2011) Rv. 248959 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Richiesta di informazioni integrative - Proroga formale del termine per la decisione - Necessità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248959-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005. Ne consegue che una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, in cui la Corte d'appello ha chiesto la trasmissione di ulteriore documentazione a corredo del m.a.e.).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)