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Sez. 6, Sentenza n. 28909 del 08/07/2009 Cc. (dep. 15/07/2009) Rv. 244284 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Richiesta di informazioni integrative - Competenza - Indicazione - Richiesta trasmessa dalla cancelleria secondo prassi generali - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244284-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Nella procedura di consegna per l'estero, solo la richiesta di integrazione formulata dalla Corte di appello e nel corso dell'udienza camerale comporta la decisione allo stato degli atti, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non dia corso alla richiesta nel termine assegnatole ai sensi dell'art. 6, comma sesto, L. 22 aprile 2005, n. 69. (Fattispecie in cui si è ritenuta informale e giustificata da una prassi generale volta a favorire la tempestiva acquisizione dei documenti usualmente necessari in tempo utile per la prima udienza camerale, una richiesta di integrazione della cancelleria della Corte di appello trasmessa al Ministero o anche dallo stesso presidente della Corte d'appello dopo la convalida dell'arresto eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)