Sez. 5, Sentenza n. 2345 del 21/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212527 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE | Emissione di assegno bancario senza autorizzazione - Consapevolezza del provvedimento di chiusura conto - Necessità.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE
In tema di prova del dolo nel reato di emissione di assegno senza autorizzazione, la semplice espressione "chiusura del conto" rilevabile dal protesto, non è, di per sè sola, sufficiente a provare che l'imputato è a conoscenza della revoca della convenzione di "cheque".
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Cod. Pen. art. 43 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)