Sez. 5, Sentenza n. 10947 del 23/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207062 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegno successivamente alla revoca unilaterale da parte della banca della convenzione di cheque - Conoscenza da parte del traente dalla annotazione "conto chiuso" o "conto estinto" contenuta nel protesto - Presunzione - Legittimità - Onere della parte di provare la mancata osservanza da parte della banca della procedura prevista dall'art. 9 legge 15 dicembre 1990 n. 386 - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In tema di violazione della legge sugli assegni, l'art. 9 Legge 15 dicembre 1990 n. 386 non concerne la chiusura del conto, che è disciplinata dalla legge civile, ma la revoca unilaterale dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte del trattario, la quale fa luogo ad un ipotesi di chiusura del conto. La dizione "conto chiuso" o "conto estinto" nell'atto di protesto, poiché il permanere del rapporto di conto corrente implica la consapevolezza e la volontà negoziale di entrambe le parti, integra, in una con il fatto obbiettivo della mancata disponibilità di fondi del traente presso il trattario, la prova del dolo di emissione di assegni senza autorizzazione quale che ne sia la causa. Compete pertanto all'imputato, che alleghi che la chiusura del conto sia, nella specie, conseguente a revoca del trattario, dimostrare a sua discolpa che la procedura di comunicazione di cui all'art. 9 non sia stata rispettata, ed egli non abbia avuto perciò conoscenza della decisione unilaterale della banca.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)