Sez. 5, Sentenza n. 8344 del 11/06/1997 Ud. (dep. 13/09/1997) Rv. 208601 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE | Emissione senza autorizzazione - conoscenza della revoca - Criterio di conoscenza legale - utilizzabilità - Esclusione - Ragioni - (Fattispecie: raccomandata giacente).
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE
In materia di assegni bancari, con riferimento all'ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1 Legge n. 386 del 1990), non è applicabile, per la configurabilità del reato sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo, il criterio della conoscenza legale che l'imputato avrebbe dovuto avere della revoca dell'autorizzazione da parte della banca. (Nella fattispecie, relativa a raccomandata "giacente" la Corte ha precisato che la presunzione di conoscenza legale, che non ammette prova contraria, è incompatibile con i principi processuali che governano la prova).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)