Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 06/07/1978 (Rv. 392797 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTO - NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENDITA AL TERZO - RINUNCIA DEL COLTIVATORE PRIMA DI TALE NOTIFICAZIONE - INVALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTO - NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENDITA AL TERZO - RINUNCIA DEL COLTIVATORE PRIMA DI TALE NOTIFICAZIONE - INVALIDITA.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto del fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, o del colono, o del mezzadro, ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, e necessario che ai detti coltivatori venga notificata, da parte del proprietario-concedente, la proposta di vendita al terzo redatta per iscritto. Prima di questa notificazione non sorge il diritto di prelazione e percio il coltivatore non puo validamente rinunciare ad esso.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)