Sez. 3, Sentenza n. 986 del 18/02/1981 (Rv. 411515 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PRELAZIONE O RISCATTO AD OPERA DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO CONFINANTE - LIMITI - ESISTENZA DI RAPPORTI AGRARI RELATIVAMENTE AL FONDO OGGETTO DELLA VENDITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PRELAZIONE O RISCATTO AD OPERA DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO CONFINANTE - LIMITI - ESISTENZA DI RAPPORTI AGRARI RELATIVAMENTE AL FONDO OGGETTO DELLA VENDITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
In tema di prelazione e riscatto agrari, ai sensi della legge 26 maggio 1965 n 590, poiche il diritto a favore dell'affittuario coltivatore diretto o del colono sorge, nel primo caso, con la comunicazione, da parte del proprietario-concedente, della proposta di vendita e, nel secondo caso, con la stipula del negozio traslativo del fondo, e a tali momenti che occorre fare riferimento per stabilire la ricorrenza della condizione limitativa prevista dallo art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, cioe se, nel fondo oggetto della vendita, siano in atto rapporti agrari impeditivi del diritto alla prelazione o al riscatto del proprietario del terreno contiguo. (Conf 283/79, mass n 396360; (Conf 3355/78, mass n 392797).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)