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Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 06/03/2008 Ud. (dep. 09/04/2008) Rv. 239971 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Reato previsto dall'art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Fattispecie prevista dall'art. 15, L. n. 413 del 1991 - Differenze.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239971-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è diversa rispetto all'omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, a fronte della medesimezza sia dell'elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, non richiede il presupposto materiale prima previsto dall'abrogata disposizione, ossia che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 97 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)