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Sez. 5, Sentenza n. 7916 del 10/01/2007 Cc. (dep. 26/02/2007) Rv. 236053 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Elementi costitutivi - Condotta preordinata a vanificare una specifica ed attuale procedura di riscossione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236053-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000) - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento). Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato in questione è richiesto soltanto che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)