Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 03/07/1978 (Rv. 392719 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - APPLICAZIONE DEL PIU GENERALE PRINCIPIO DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE DELL'ASSICURATO DETERMINATO DAL COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATORE - RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - ILLEGITTIMITA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - APPLICAZIONE DEL PIU GENERALE PRINCIPIO DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE DELL'ASSICURATO DETERMINATO DAL COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATORE - RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - ILLEGITTIMITA.*
L'istituto della sospensione dell'efficacia dell'Assicurazione per il caso in cui l'assicurato non paghi il premio, disciplinato dall'art 1901 cod civ, costituisce espressione del piu generale principio dell'eccezione d'inadempimento, di cui all'art 1460 dello stesso codice. Da cio consegue che ad esso si applica anche il capoverso dell'art 1460, e, pertanto, l'assicuratore non puo rifiutare il pagamento dell'indennita, nel caso che al momento dell'evento non risulti versato il premio, qualora tale rifiuto sia contrario a buona fede, avendo esso assicuratore determinato con il suo comportamento l'inadempimento incolpevole dell'assicurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)