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Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006 (Rv. 587617 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Rifiuto della garanzia assicurativa - Conformità a buona fede - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587617-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di assicurazione, l'art. 1901, secondo comma, cod.civ. - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 cod.civ.. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite accettazione senza riserve del versamento tardivo del premio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto l'eccezione di inadempimento, ritenendo riferibile alla società detto comportamento, in quanto doveva esserle nota la lunga prassi instaurata dall'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)