Sez. 3, Sentenza n. 2621 del 04/03/1993 (Rv. 481224 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere | Impresa assicuratrice in liquidazione - Cessione del portafoglio all'impresa cessionaria - Accordo intervenuto fra il danneggiato e l'impresa cessionaria - Efficacia immediata nei confronti dell'I.N.A.- Conseguenze.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, l'accordo intervenuto fra il danneggiato e l'impresa cessionaria (cui sia trasferito il portafoglio di quella in liquidazione) in ordine all'ammontare del danno, ai sensi degli art. 17 e 22 d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, produce immediatamente effetto nei confronti dell'I.N.A. ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, data la rappresentanza necessaria "ex lege" di quest'ultimo da parte dell'impresa cessionaria, con la conseguenza che l'I.N.A. è tenuto al pagamento della somma liquidata nel termine di quindici giorni dalla data dell'accordo medesimo, ai sensi dell'art. 12 di detta legge, che è estensivamente applicabile alla detta fattispecie, e che, trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45 art. 12, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 17, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)