Sez. 3, Sentenza n. 14593 del 09/11/2000 (Rv. 541540 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Termine di pagamento di cui all'art. 12 d.P.R. n. 45 del 1981 - Decorrenza - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
A norma dell'art. 12 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato all'indirizzo da questi indicato nella denuncia di sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale o assegno di pari importo. Decorso il termine indicato, l'assicuratore risponde delle conseguenze del ritardo secondo le norme ordinarie, con la conseguenza che dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione della somma offerta sono dovuti gli interessi legali.
Riferimenti normativi: DPR 16/01/1981 num. 45 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)