Sez. 3, Sentenza n. 11743 del 24/06/2004 (Rv. 573877 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice in liquidazione - Cessione del portafoglio all'impresa cessionaria - Accordo intervenuto fra il danneggiato e l'impresa cessionaria - Efficacia immediata nei confronti della Consap - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli, l'accordo intervenuto fra il danneggiato e il commissario liquidatore o l'impresa cessionaria in ordine all'ammontare del danno, ai sensi degli artt. 17 e 22 del d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, produce immediatamente effetto nei confronti dell'ente gestore (Consap) del fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale è tenuto al pagamento della somma liquidata nel termine di quindici giorni dalla data dell'accordo medesimo, con la conseguenza che da tale data sono dovuti gli interessi moratori sulla somma liquidata, senza che in contrario abbia rilievo la mancata trasmissione dell'atto di liquidazione da parte del commissario liquidatore o dell'impresa cessionaria.
Riferimenti normativi: Legge 16/01/1981 num. 45 art. 17, Legge 16/01/1981 num. 45 art. 22, Legge 16/01/1981 num. 45 art. 12, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)