Sez. 2, Sentenza n. 6641 del 12/06/1991 (Rv. 472627 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza della garanzia - Riconoscimento dei vizi | Forma tacita - Rilevanza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza della garanzia - Riconoscimento dei vizi
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che a norma dello art. 1495 cod. civ. esclude la necessità della loro denunzia da parte dell'acquirente - può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come, in particolare, quando il venditore provvede ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici oppure si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti mostra di aver accettato la denunzia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo, implicitamente, ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)