Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997 (Rv. 502571 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Forma tacita - Idoneità - Offerta o esecuzione delle riparazioni - Rilevanza - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che a norma dell'art. 1495 cod. civ. esclude la necessità della loro denuncia da parte dell'acquirente - può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come in particolare si può verificare nei casi in cui il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, perché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denuncia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo implicitamente ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata. (Nella specie si era verificata la fusione del motore di un furgone alla distanza di ventitre giorni dalla sua vendita come usato da parte di un operatore professionale; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha rigettato la domanda del venditore diretta al pagamento delle conseguenti riparazioni, dal medesimo eseguite, essendo risultato che egli, al momento del traino in officina, aveva dichiarato che operava la garanzia, e poi aveva applicato, senz'altro motivo, uno sconto del 50%).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)