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Sez. 5, Sentenza n. 19448 del 12/01/2016 Ud. (dep. 10/05/2016) Rv. 267126 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Elemento materiale - Dovere di custodia - Contenuto - Differenza dal dovere di cura - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267126-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

In tema di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 cod. pen.), il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilità di due agenti di P.S. che, dopo averne temporaneamente assunto la custodia, avevano abbandonato presso una stazione di servizio una donna in evidente stato confusionale, mesi dopo rinvenuta morta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)