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Sez. L, Sentenza n. 4030 del 10/07/1984 (Rv. 436002 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO DEI CONSEGUENTI DANNI MAGGIORI DI QUELLI INDENNIZZABILI CON L'ATTRIBUZIONE DEI SOLI INTERESSI LEGALI - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - SUSSISTENZA - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436002-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO DEI CONSEGUENTI DANNI MAGGIORI DI QUELLI INDENNIZZABILI CON L'ATTRIBUZIONE DEI SOLI INTERESSI LEGALI - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - SUSSISTENZA - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di crediti per prestazioni previdenziali (cui non è applicabile la rivalutazione prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.), la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli suscettibili di ristoro con l'attribuzione dei soli interessi legali, non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., di allegare e dimostrare - sia pure sulla base di elementi indiziari e presuntivi - il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito. In particolare, il fatto che, ai fini della valutazione delle condizioni personali del creditore, rilevanti in ordine alla Determinazione del maggior danno di cui all'art. 1224 citato, assumano peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal creditore medesimo e la possibilità del ricorso a criteri equitativi non esclude la persistenza, oltre che dell'indicato Onere di allegazione e di prova, anche dell'Onere della proposizione della relativa domanda, il cui contenuto non può esaurirsi nella domanda di rivalutazione monetaria, dovendo invece articolarsi nella specifica richiesta di risarcimento del maggior danno derivato al creditore dalla svalutazione o, quanto meno, nella prospettazione della colpa del debitore. (V 1072/83, mass n 425860; (V 631/83, mass n 425384; (V 3776/79, mass nn 400218 e 400219; (Conf 6310/83, mass n 431050; (Conf 5555/81, mass n 416277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)