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Sez. U, Sentenza n. 3304 del 30/03/1998 (Rv. 514073 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel procedimento disciplinare - Ambito - Proscioglimento in sede penale con formula "perché il fatto non sussiste" - Vincolatività del giudicato - Sussistenza - Dubbi di illeggittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3, 24 e 101, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514073-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrato l'utilizzazione del materiale probatorio acquisito dal giudice penale nel procedimento penale in cui il magistrato sia stato coinvolto, è obbligatoria a norma dell'art. 29 ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 311 (tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 1 comma ottavo del D.L. 28 agosto 1995 n. 437 convertito senza modificazioni sul punto, nella legge 27 ottobre 1995 n. 437) anche in presenza di proscioglimento dall'imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", sicché anche in tal caso il giudice disciplinare non può ricostruire le modalità dell'episodio indagato in modo diverso da quanto risulta dalla sentenza penale irrevocabile, rilevando peraltro ai suddetti fini i soli accertamenti di fatto (positivi o negativi) compiuti in diretta connessione con la statuizione adottata e quale indispensabile premessa della stessa. Tale vincolatività dell'accertamento compiuto in sede penale manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, e 101 della Costituzione, giustificandosi la diversità di trattamento dei magistrati nei confronti degli altri dipendenti con la particolare posizione degli appartenenti all'ordine giudiziario, essendo comunque ampiamente assicurato al magistrato il diritto di difesa nelle sedi penale e disciplinare, e non potendo ipotizzarsi lesione del principio che vuole il giudice soggetto solo alla legge, posto che la suddetta vincolatività si giustifica con l'unità della giurisdizione e l'economia dei giudizi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)