Sez. 1 - , Ordinanza n. 4779 del 24/02/2020 (Rv. 657029 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - SOCIO INCAPACE | Società di persone - Giudizio sulla esclusione di uno dei soci - Pregiudizialità rispetto al giudizio sullo scioglimento della società - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - SOCIO INCAPACE
In tema di società di persone, nell'ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è pregiudiziale rispetto a quella sull'avvenuto scioglimento della società, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, così evitandone appunto lo scioglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)