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Sez. 1, Sentenza n. 134 del 13/01/1987 (Rv. 449912 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETÀ CON DUE SOCI - GIUDIZI SULLA ESCLUSIONE DI UNO DEI SOCI - PREVALENZA NEL GIUDIZIO SULLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449912-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETÀ CON DUE SOCI - GIUDIZI SULLA ESCLUSIONE DI UNO DEI SOCI - PREVALENZA NEL GIUDIZIO SULLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.*

Nel dissidio giudiziale fra i due soci di una società in nome collettivo, l'indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è prevalente rispetto a quella sul verificarsi di uno scioglimento della società per l'impossibilità del conseguimento del suo oggetto, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato, e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci e così evitare lo scioglimento (art. 2272 n. 4 cod. civ.). (V 3779/83, mass n 428691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)