Sez. 2, Sentenza n. 2252 del 01/03/2000 (Rv. 534492 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Portata - Obbligo del creditore di agevolare l' esecuzione della prestazione debitoria - Insussistenza - Obbligo di non renderla più onerosa o gravosa - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
Il rispetto delle regole della correttezza, prescritto dall' art. 1175 cod. civ., non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)