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Sez. 2, Sentenza n. 2252 del 01/03/2000 (Rv. 534492 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Portata - Obbligo del creditore di agevolare l' esecuzione della prestazione debitoria - Insussistenza - Obbligo di non renderla più onerosa o gravosa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534492-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA

Il rispetto delle regole della correttezza, prescritto dall' art. 1175 cod. civ., non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)