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Sez. 1, Sentenza n. 12310 del 05/11/1999 (Rv. 530897 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione - Necessità - Nozione conseguente.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530897-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA

Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1366, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)