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Sez. L, Sentenza n. 1078 del 08/02/1999 (Rv. 523056 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Clausola generale di buona fede e correttezza - Campo di applicazione - Piano del singolo rapporto obbligatorio - Piano dei complessivi interessi relativi all'esecuzione di un contratto - Inclusione - Estremi - Fattispecie relativa a rapporto di agenzia e a comportamento diretto all'elusione dell'obbligo di pagamento della provvigione.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523056-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. (Nella specie, la ditta mandante, ricevuto un ordine di rilevante importo acquisito da un agente sulla base di una lunga attività promozionale, aveva accelerato la pur prevista conclusione di un contratto di esclusiva con un altro soggetto - a cui era collegata la possibile cessazione del rapporto di agenzia - e, nel quadro di un comportamento elusivo nei confronti dell'agente, aveva invitato l'acquirente a reiterare l'ordine tramite il nuovo concessionario; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto dell'agente alla provvigione sulla base del riportato principio e di quello secondo cui l'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1749

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)