Sez. 5, Sentenza n. 22771 del 23/10/2006 (Rv. 594094 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | IRPEG - Dividendi azionari dovuti da società italiana a socio residente in Svizzera - Maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105 t.u.i.r. - Applicazione - Condizione - Credito d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi di capitali, l'applicazione della maggiorazione di conguaglio sui dividendi di cui all'art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone che il socio beneficiario degli stessi possa far valere un credito d'imposta nella misura di cui al precedente art. 14; ove si tratti di socio residente in Svizzera, presuppone che sia riconosciuto a suo favore un corrispondente credito d'imposta nel Paese di residenza.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105, Tratt. Internaz. 09/03/1976, Legge 23/12/1978 num. 943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)