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Sez. 3, Sentenza n. 1059 del 04/02/1987 (Rv. 450620 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONCEDENTE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450620-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONCEDENTE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*

Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, nel caso in cui il concedente dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, a norma dell'art. 1, lett. A), d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, è sufficiente per la sussistenza in capo al concedente della qualità di coltivatore diretto l'espletamento di una attività agricola, abituale e permanente, anche se non professionale o qualificata da capacità tecniche e non esclusiva. (Conf 892/82, mass n 418743; (Conf 4792/83, mass n 429680).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)