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Sez. 1, Sentenza n. 5065 del 21/05/1998 (Rv. 515640 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Società originariamente parte in causa - Incorporazione in altra società fra la data dell'udienza di discussione e la data di proposizione del ricorso per cassazione - Comunicazione alla controparte - Omissione - Ricorso per cassazione - Proposizione nei confronti della società incorporata - Validità.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515640-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

L'incorporazione di una società in un'altra, determinando l'estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 cod. proc. civ., non essendo invocabile l'art. 2193 cod. civ., la cui previsione, relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, non opera nell'ambito del processo. Conseguentemente, qualora fra la data dell'udienza di discussione innanzi al giudice "a quo" e la data di proposizione del ricorso per cassazione la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, il ricorso per cassazione deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)