Sez. 1, Sentenza n. 26933 del 15/12/2006 (Rv. 593432 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Condizioni e limiti - Destinazione liquidatoria della procedura - Necessità - Momento rilevante - Decisione sull'azione revocatoria.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata ("ratione temporis") dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria è esercitabile soltanto dopo la cessazione della fase conservativa dell'impresa e l'inizio di quella liquidatoria. Peraltro, un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché l'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, può risultare destinata non solo alla salvaguardia dell'unità produttiva bensì anche alla tutela delle ragioni dei creditori, che hanno evidentemente interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali. Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)