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Sez. 1, Sentenza n. 267 del 10/01/2007 (Rv. 595027 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria - Prescrizione - Decorrenza - Dalla nomina del commissario - Contrasto con il principio di esperibilità dell'azione con riguardo alla sola fase liquidatoria della procedura - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595027-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Nella procedura di amministrazione straordinaria come disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. in legge n. 95 del 1979, sebbene l'azione revocatoria fallimentare sia esperibile soltanto in relazione alla eventuale fase liquidatoria (essendo ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa della medesima procedura), il suo termine di prescrizione decorre già dalla data della nomina del commissario (unico soggetto legittimato all'esercizio dell'azione, che dunque con la sua nomina diventa esperibile agli effetti dell'art. 2935 cod. civ.). Infatti un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché un'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, può risultare destinata anche alla tutela delle ragioni dei creditori, che hanno evidentemente interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni, con la conseguenza che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura non può non essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria, dato che anche la cessione dell'intero complesso aziendale ha funzione di liquidazione, mentre di un risultato di risanamento, senza liquidazione dei beni, può parlarsi solo quando sia il medesimo originario imprenditore a riprendere l'attività economica di cui trattasi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 27, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)