Sez. L, Sentenza n. 4225 del 16/05/1990 (Rv. 467192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - DELL'IMPRESA PER EVENTI NON EVITABILI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE - CONDIZIONE - PROVA DELLA INEVITABILITÀ DEGLI EFFETTI DELLA SITUAZIONE - ONERE DELL'IMPRENDITORE - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - DELL'IMPRESA PER EVENTI NON EVITABILI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE - CONDIZIONE - PROVA DELLA INEVITABILITÀ DEGLI EFFETTI DELLA SITUAZIONE - ONERE DELL'IMPRENDITORE - ESTREMI.*
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili - tale espressione designa un accadimento che è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'i.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'Obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (V 6098/83, mass n 430897; (Conf 4379/88, mass n 459362).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)