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Sez. L, Sentenza n. 6098 del 18/10/1983 (Rv. 430897 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE CHE SI AVVALGONO DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 N. 2, ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430897-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE CHE SI AVVALGONO DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 N. 2, ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'esenzione dal contributo addizionale prevista, per le imprese che si avvalgono dell'integrazione salariale straordinaria, dall'art. 12, n. 2, ultima parte, della legge 20 maggio 1975 n. 164 è riferita a quegli eventi, i quali essendo "oggettivamente non evitabili" secondo il testo della norma, devono rivestire, per rispondere a tale definizione, il carattere della "forza maggiore", e cioè di un accadimento del tutto estraneo e superiore a qualunque intervento contrario dei soggetti o degli organi responsabili delle aziende. Consegue che - ai fini dell'esonero in questione - non costituisce un "evento oggettivamente non evitabile", non rappresentando un caso di "forza maggiore" nel senso anzidetto, quello della mera contrazione o cessazione delle commesse affidate ad una impresa da parte di una azienda che ne sia la sola committente.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)