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Sez. 2, Sentenza n. 10555 del 02/08/2001 (Rv. 548703 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Poteri dei liquidatori - Rappresentanza giudiziale - Appello - Legittimazione esclusiva dei liquidatori.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548703-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della società in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)