Sez. L, Sentenza n. 3276 del 30/05/1985 (Rv. 440938 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, non esige una specifica motivazione; né il giudice è tenuto a motivare la condanna al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità, atteso che entro tale limite la norma, sanzionando la condotta del datore di lavoro, pone una invincibile presunzione legale di danno. (V 158/84, mass n 432409; (V 6987/82, mass n 424644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)