Sez. L, Sentenza n. 95 del 09/01/2006 (Rv. 585819 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle retribuzioni non percepite relative agli ultimi tre mesi del rapporto - Obbligo del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Determinazione - "Frazionamento" in distinti "massimali mensili" con riferimento agli importi retributivi ricevuti in ciascuno degli ultimi tre mesi - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia, ex art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (attuativo della direttiva comunitaria 80/987), di pagare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la norma prevede un solo massimale relativo ad un pagamento e lo determina in una sola somma pari a tre volte la cassa integrazione straordinaria non prevedendo, invece, che per ogni mese di maturazione dei crediti di lavoro si debba applicare una mensilità di cassa integrazione straordinaria come massimale. Invero, negli ultimi tre mesi utili di maturazione delle competenze possono essere comprese anche voci difficilmente spalmabili sui tre mesi, sicchè l'unico raffronto possibile è quello tra credito di lavoro maturato nei tre mesi e il massimale pari ad una somma corrispondente al triplo della cassa integrazione straordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)