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Sez. L, Sentenza n. 15464 del 10/08/2004 (Rv. 575338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento delle retribuzioni non percepite relative agli ultimi tre mesi del rapporto - Obbligo del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Importi retributivi ricevuti in acconto - Detrazione dal credito complessivo e non dal massimale - Fondamento (in relazione all'interpretazione della direttiva comunitaria 80/987 fornita da Corte di Giustizia 4 marzo 2004 C 14791/98).
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui il pagamento del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il suddetto periodo degli ultimi tre mesi del rapporto, va interpretata - alla stregua dell'esigenza di tutela del reale credito retributivo, che costituisce la "ratio" della richiamata direttiva comunitaria, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 4 marzo 2004 C 14791/98) - nel senso che gli importi retributivi già percepiti ("acconti" ricevuti dal datore di lavoro "in bonis" o in sede di riparto nella procedura esecutiva oppure retribuzioni per uno o più degli ultimi tre mesi) si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del Fondo) e non già dal massimale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)