Sez. L, Sentenza n. 15456 del 10/08/2004 (Rv. 575335 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento delle retribuzioni non percepite relative agli ultimi tre mesi del rapporto - Obbligo del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Determinazione - "Frazionamento" in distinti "massimali mensili" con riferimento agli importi retributivi ricevuti in ciascuno degli ultimi tre mesi - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia, ex art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (attuativo della direttiva comunitaria 80/987), di pagare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, il massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, entro il quale opera la garanzia, si riferisce all'intero trimestre e rimane fisso e inalterato, qualunque sia l'importo retributivo già eventualmente percepito, a prescindere dal fatto che tale importo si riferisca all'uno o all'altro degli ultimi tre mesi del periodo garantito; pertanto, è inammissibile un "frazionamento" del massimale in distinti "massimali mensili" con riferimento a ciascuno degli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)