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Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 04/06/1974 (Rv. 369799 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE PROBATORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369799-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE PROBATORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito non e tenuto a discutere uno per uno i singoli elementi probatori acquisiti al giudizio, essendo libero di attingere il proprio convincimento da quelli, fra essi, che ritenga piu idonei nel caso concreto, e bastando che dalla motivazione risulti che il suo convincimento si e formato attraverso la valutazione di tutti tali elementi, complessivamente considerati. (Conf 1604'72, mass n 358389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)