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Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010 (Rv. 611872 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Contratto sottoposto a condizione potestativa mista - Art. 1359 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Prova del mancato avveramento - Onere a carico del creditore - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611872-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)

L'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento a una clausola contrattuale che condizionava al finanziamento di un'opera pubblica il diritto del professionista incaricato della progettazione al relativo compenso, aveva ritenuto incombesse sul creditore, e non sull'ente committente, l'onere della prova che era stato fatto tutto il possibile per ottenere il finanziamento dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)