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Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 239766 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Incendio boschivo - Nozione - Elemento oggettive - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239766-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2000 num. 220 art. 1, Legge 06/10/2000 num. 275, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 2, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 11, Cod. Pen. art. 423 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)