Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 19/05/2004 (Rv. 572950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Domande non oggetto del giudizio di cassazione - Proponibilità - Limiti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Poiché il giudizio di rinvio è a cognizione limitata, in quanto il "thema decidendum" è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile la richiesta, riformulata in sede di rinvio, di condanna del creditore a rimborsare, ex art. 1215 cod.civ. le spese per l'offerta reale e il deposito; la S.C., nel confermarla, ha rilevato che la sentenza d'appello era stata impugnata soltanto relativamente al credito controverso, trascurando l'omissione di pronuncia in ordine alle spese suindicate, oggetto di autonoma domanda di rimborso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)